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Kick, AGCOM archivia il caso per la pubblicità sulle scommesse

È arrivata nelle scorse ore una decisione importante, presa da AGCOM. Stiamo parlando del procedimento nei confronti di Kick, nota piattaforma che è leader nel settore dello streaming di contenuti online in diretta. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di archiviare la posizione e le conseguenti sanzioni nei confronti della piattaforma. Ricordiamo che il caso era esploso a causa di alcune presunte violazioni del Decreto Dignità, in materia di pubblicità di scommesse sportive e altri giochi.

Il caso Kick

Il caso è esploso quando è emersa una probabile violazione delle norme contenute nel Decreto Dignità. Nello specifico, su Kick sarebbero emersi alcuni video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro. Di fatto, come rilevato dal Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza, si trattava di “invito alla pratica del gioco d’azzardo sul social network denominato Kick”.

I finanzieri hanno inoltre fatto una relazione sui fatti contestati. Questo è il dettaglio delle loro conclusioni: “Nel tentativo di vedere il video caricato la piattaforma specifica, prima della visione, che il contenuto dello stesso è solo per maggiorenni. I video attengono principalmente al gioco online con vincite in denaro, in particolare quello delle slot machine”.

Inoltre dalla relazione della Guardia di Finanza si legge che “la lingua utilizzata è l’italiano, il che rende il canale un punto di riferimento per la comunità di giocatori italiana, interessata al gioco d’azzardo online”. Sarebbe comparso nei contenuti contestati anche “un comparatore dei siti di gioco che viene messo a disposizione tramite un link nella chat della diretta”.

L’archiviazione decisa da AGCOM

Al termine dell’istruttoria, AGCOM ha stabilito che Kick “non sia incorsa nella violazione della disposizione normativa” contenuta nel Decreto Dignità.

In particolare sono state fatte delle sottolineature significative. Eccole nel dettaglio: “Tra l’utente comune, titolare di un account/canale, e la società che gestisce una piattaforma on line intercorre sempre un rapporto negoziale mediante la stipula di un “contratto per adesione”, in quanto è sufficiente l’accettazione da parte dello streamer delle clausole unilateralmente predisposte, affinché il rapporto sinallagmatico si perfezioni”.

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